Nel mirino dell’Autorità finisce l’80% del mercato: sette provvedimenti su Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie. Si uniscono ai 4 già adottati a ottobre.

L’Antitrust entra di nuovo, e pesantemente, sulla vicenda delle modifiche ai contratti di luce e gas. Tema assai sensibile per le famiglie italiane, alla luce della volata della bollette che – dallo scoppio della guerra in Ucraina con le note conseguenze su inflazione e prezzi energetici – mette a repentaglio i bilanci domestici. L’Autorità per la concorrenza e il mercato ha avviato sette istruttorie e adottato sette provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Una partita da 7 milioni e mezzo di contratti, con 2,6 milioni di consumatori che già starebbero pagando più del dovuto. Ora, dice l’Authority, le imprese dovranno “sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 e, inoltre, dovranno comunicare all’Autorità le misure che adotteranno al riguardo. Entro sette giorni, le imprese potranno difendersi e l’Autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari”.

Le indagini: fari sull’80% del mercato
Già alla fine di ottobre, l’Autorità si era mossa con quattro provvedimenti simili e ora procede “nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato. Sotto la lente dell’Autorità – e in particolare le istruttorie sono state condotte dalla DG Tutela del Consumatore diretta da Giovanni Calabrò – sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022”.

Aumenti vietati per legge
Il riferimento all’Aiuti bis rimanda alla sospensione, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, dell’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. Questi interventi – spiega l’Antitrust – “vanno ad aggiungersi ai quattro procedimenti istruttori e agli altrettanti provvedimenti cautelari adottati nei confronti delle società Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola e fanno seguito ad un’ampia attività preistruttoria svolta nei confronti di 25 imprese, dalla quale è emerso che circa la metà degli operatori interessati ha rispettato la legge evitando di modificare le condizioni economiche – dopo il 10 agosto 2022 – ovvero revocando gli aumenti illecitamente applicati”.

Alle sette società viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso. Ad Acea viene anche contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022) e non “perfezionate” prima della stessa data.

Devono tornare ai prezzi prima del 10 agosto
Secondo quanto riferisce la stessa Agcm, sono oltre 7,5 milioni i consumatori interessati alle variazioni di prezzo, e 2,6 milioni quelli a cui sono stati applicati “aumenti ingiustificati” di energia e gas. “Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono 7.546.963, di cui circa 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo – si legge nella nota sul provvedimento – Le imprese dovranno, quindi, sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 e, inoltre, dovranno comunicare all’Autorità le misure che adotteranno al riguardo”.

I provvedimenti adottati nel mese di ottobre

L’Antitrust ha emesso provvedimenti cautelari nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti per modifiche unilaterali illegittime al prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale al termine dell’istruttoria avviata il 19 ottobre scorso. Ora Iberdrola ed E.ON dovranno da subito applicare le originarie condizioni di offerta e consentire di ritornare in fornitura alle originarie condizioni; Dolomiti e Iren sospendere le illegittime comunicazioni di modifica delle condizioni economiche di offerta.

L’Autorità Antitrust rileva che dopo aver avviato le istruttorie per accertare l’esistenza di una pratica scorretta e rappresentato le correlate esigenze cautelari, nessuna delle imprese ha adeguatamente giustificato la propria condotta, né ha ritenuto di modificarla, persistendo per tutte, dunque, le esigenze cautelari.
In particolare, Iberdrola ed E.ON hanno comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, indebitamente condizionando i consumatori ad accettare un nuovo contratto a condizioni economiche ben peggiori ovvero a passare a forniture alternative.

Dolomiti ha impropriamente ritenuto valide le comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate” ovvero effettivamente applicate prima della stessa data.
Iren, infine, ha indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove e peggiorative condizioni di fornitura, sostituendo le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche con nuove comunicazioni parimenti vietate dal Decreto Aiuti bis.

Con una mossa a sorpresa Antitrust potenzia lo scudo a difesa dei consumatori di luce e gas. Che ora pare impossibile da scalfire, se non a colpi di ricorsi amministrativi. La novità è il frutto di un’interpretazione molto estesa del decreto Aiuti bis. Se finora sapevamo che il decreto sospendeva tutte le modifiche unilaterali fino ad aprile 2023, ora sappiamo che si applica pure alla stragrande maggioranza dei rinnovi di quei contratti che, dopo uno o due anni, stanno scadendo. Gli operatori dovranno prorogare questi contratti fino alla primavera 2023.

La novità, che sta già facendo insorgere le imprese del settore e sorprende anche alcune associazioni dei consumatori, è tra le righe del provvedimento cautelare con cui Agcm obbliga Iren a fare marcia indietro sugli aumenti comunicati ai suoi clienti dopo il 10 agosto, e che sarebbero scattati alla scadenza naturale del contratto, di durata annuale.

Cos’ha deciso Antitrust
L’autorità lo spiega con parole molto chiare: anche se una proposta di rinnovo del contratto non è una variazione unilaterale, questa “risulta pienamente rientrare nel divieto” del decreto Aiuti bis. Bisogna infatti considerare “l’eccezionalità del momento” che ha indotto il legislatore a derogare la libertà contrattuale, colonna portante del mercato libero, “per tutelare i consumatori”. Morale della favola: “Ogni variazione unilaterale delle condizioni economiche di fornitura ricade nel divieto”, fanno eccezione solo i casi in cui i consumatori conoscono, fin dall’inizio, sia la data scadenza del contratto sia le condizioni economiche “specificamente” e “puntualmente” individuate nei contratti. Le cosiddette “evoluzioni automatiche”.

Quali aumenti restano applicabili
Un tipico esempio di offerta in cui il consumatore sa, fin dall’inizio, cosa succederà: il contratto a prezzo fisso che, allo scadere dei due anni, diventa a prezzo indicizzato. Per questi rinnovi, anche se implicano un rincaro molto pesante, il decreto Aiuti bis non può fare nulla: non si possono sospendere.

A quali aumenti ci si può opporre
Tutti quelli che prevedono un “cambio in corsa” del prezzo della bolletta: fino ad aprile 2023 gli operatori non possono modificare le componenti di prezzo di un contratto ancora in vigore. Ma questo lo sapevamo già. La novità interpretativa è un’altra: sono sospesi anche tutti gli aumenti che derivano da un semplice rinnovo se il contratto prevede che, a scadenza, sarà l’operatore a proporci la nuova tariffa. Cosa succede normalmente? Tre mesi prima della scadenza la compagnia manda una lettera in cui ci propone di rinnovare il contratto, ma a nuove condizioni (peggiorative, visto che nel frattempo il costo dell’energia è aumentato). A quel punto siamo liberi di accettare oppure cercarci un altro gestore. Selectra conferma che questa è la tipologia di rinnovo più utilizzata sul mercato. Ora sappiamo che questi contratti dovranno proseguire almeno fino ad aprile, quando il gestore (a meno che non intervengano nuove leggi) potrà legittimamente stabilire le nuove condizioni.

Fonte: La Repubblica