Dopo l’udienza dello scorso 5 marzo 2019 dinanzi al Tribunale di Roma, sono chiusi i termini per le costituzioni di parte civile degli Azionisti nel processo penale che vede coinvolti ex vertici di Banca Carige nonché lo stesso Istituto bancario ligure.

Gli Azionisti di Banca Carige, che hanno subito perdite in conseguenza del crollo del valore dei titoli, hanno tuttavia un’altra, fondamentale opportunità per ottenere il risarcimento del danno: il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Si tratta di uno strumento rapido, agevole ed efficace per risolvere la propria controversia con l’intermediario tramite il quale sono stati acquistati i titoli.

Il procedimento dinanzi all’ACF si caratterizza per la maggiore celerità rispetto ad un ordinario giudizio civile; non sono dovute spese per notifiche, contributi di giustizia o bolli.

In caso di esito negativo, non si applica il principio di soccombenza e pertanto il ricorrente – investitore non può essere condannato al pagamento  delle spese legali della parte avversaria. Inoltre, qualora non fosse soddisfatto della decisione dell’ACF, il ricorrente potrà – in ogni caso – valutare di far valere la propria istanza dinanzi al giudice civile.

Ulteriori informazioni sull’ACF (*)

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie – istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e attivo dal 9 gennaio 2017 – è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori ed intermediari, insorte nell’ambito della prestazione dei servizi d’investimento.
I risparmiatori possono presentare ricorso all’ACF qualora ritengano che siano stati violati dall’intermediario gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) e dai relativi provvedimenti attuativi e che ciò abbia, ovviamente, procurato loro un danno.
L’ACF appartiene alla famiglia dei cd. ADR (Alternative Dispute Resolution) a cui è affidato il compito di assicurare rapida ed agevole soluzione alle controversie tra consumatori e professionisti, in modo tendenzialmente gratuito e al di fuori delle aule di tribunale.
L’ACF si propone, dunque, quale strumento efficace e di rapida soluzione delle controversie in materia di investimenti finanziari, messo gratuitamente a disposizione dei risparmiatori. A questi non è preclusa la possibilità di adire, all’esito della controversia dinanzi all’ACF, l’autorità giudiziaria: la presentazione del ricorso all’ACF soddisfa, infatti, la condizione di procedibilità per l’avvio di un’eventuale azione giudiziaria in sede civile.

Ai fini della ricevibilità del ricorso è necessario aver prima presentato reclamo all’intermediario sugli stessi fatti e aver ricevuto una risposta insoddisfacente (o anche nessuna risposta) nei sessanta giorni successivi.

Le controversie che possono essere sottoposte al vaglio dell’ACF – le sole ammissibili – devono avere ad oggetto la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’ambito della prestazione dei servizi e delle attività di cui al parte II del TUF.

Il ricorso deve, inoltre, esporre in modo sufficientemente chiaro l’oggetto delle contestazioni, così da consentire all’intermediario di poter replicare e al Collegio di decidere la controversia, potendo contare sulla prospettazione dei fatti offerta tanto dal risparmiatore che dall’intermediario.

L’ACF, ricevuto il ricorso, valuta entro 7 giorni se è completo e regolare e, nel caso lo sia, lo invia tempestivamente all’intermediario tramite la piattaforma informatica a cui l’intermediario può accedere attraverso la propria area riservata sul sito dell’Arbitro.

L’intermediario ha 30 giorni (45 nel caso in cui si faccia assistere da un’associazione di categoria) per presentare, tramite la piattaforma, le proprie osservazioni (“deduzioni”) al fine di difendersi e provare di aver agito nel rispetto delle regole. L’intermediario deve, inoltre, trasmettere tutta la documentazione relativa alla controversia.

Il ricorrente può replicare caricando nella piattaforma ulteriori considerazioni e documentazione nei successivi 15 giorni, dopo i quali l’intermediario può a sua volta, entro 15 giorni, sempre con le stesse modalità, controreplicare. Tutti gli atti inseriti nella piattaforma informatica confluiscono automaticamente nel fascicolo elettronico visibile a entrambe le parti e all’Arbitro.

A questo punto il fascicolo è chiuso e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell’ACF per la decisione.

(*) Fonti: sito ufficiale dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (www.acf.consob.it) – Relazione Annuale per il 2018 dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie